
Un'altra opportunità per le famiglie trentine in campo di finanziamenti, è il disposto normativo previsto dalla
L.P. 13/11/1992 n. 21 per l'edilizia abitativa.
Sono finanziamenti che grazie all'intervento dell'Ente Pubblico risultano estremamente vantaggiosi sia in conto interessi sia in conto capitale.
Caratteristiche della L.P. 21/92
Intervento iniziale: acquisto, costruzione, risanamento e acquisto/risanamento di abitazioni aventi i requisiti previsti dalla legge.
Requisiti richiesti
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superficie utile abitabile minima dell'alloggio rapportata ai componenti il nucleo familiare: 35 mq./1, 60 mq./2-3, 75 mq./4-5, 90 mq./6-7, 100 mq./8 e più;
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superficie utile abitabile massima dell'alloggio, ad eccezione degli interventi di solo risanamento, rapportata ai componenti il nucleo familiare: 100 mq./1, 115 mq./2-5, 126,5 mq./6 e 138 mq./7;
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caratteristiche costruttive non di lusso;
Beneficiari
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Persone fisiche aventi i seguenti requisiti prescritti dalla legge in possesso della cittadinanza italiana o di altro paese CEE che devono essere, o essere state, residenti in Provincia di Trento o figlio di residenti o ex residenti o prestare da almeno 2 anni attività lavorativa esclusiva in Provincia di Trento. Inoltre si deve appartenere ad un nucleo familiare il cui reddito convenzionale (= reddito imponibile ponderato al 50% per il lavoro dipendente) non sia superiore a quello massimo fissato periodicamente dalla Provincia. A titolo approssimativo per un nucleo monopersonale il reddito imponibile (da lavoro dipendente) medio dell'ultimo triennio non deve essere superiore a ca. 28.000 euro. Tale limite approssimativo aumenta a ca. 38.000 euro., 46.000 euro, 54.000 euro, 59.000 euro e 64.000 euro per nuclei familiari rispettivamente di 2, 3, 4, 5 e 6 o più persone. Nel triennio precedente non bisogna essere stati titolari o contitolari (anche per il rispettivo coniuge o convivente) di diritti di proprietà o d'uso su altri alloggi idonei alle esigenze familiari.
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Cooperative edilizie: per i soci valgono i requisiti di cui sopra;
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Imprese di costruzione: per gli acquirenti valgono i requisiti di cui sopra.
Importo del mutuo
L'importo erogato varia in percentuale, differenziata a seconda della natura del soggetto beneficiario, della tipologia dell'iniziativa e della fascia di intervento (dipendente dal punteggio raggiunto in graduatoria dal ricevente) sulla spesa ammessa dalla PAT.
Forma tecnica
Mutuo a tasso fisso o variabile con durata massima di 15 anni (elevabile a 20 anni per soggetti che abbiano realizzato il cosiddetto "risparmio casa") con rate scadenti il 30/6 e il 31/12 oltre al preammortamento per la prima frazione di semestre solare.
Tasso globale
Tasso iniziale non superiore al tasso di riferimento ministeriale per il credito fondiario - edilizio in vigore al momento della stipula del mutuo (salvo specifica autorizzazione del dirigente del Servizio provinciale competente).
Tasso a carico cliente
- Tasso fisso pari al tasso globale dedotto l'abbattimento PAT (abbattimento Pat 0 % del tasso di riferimento ministeriale).
- Tasso variabile: inizialmente stabilito come per il tasso fisso.
In corso di mutuo ogni rata complessiva viene ripartita fra cliente e la Provincia nelle percentuali fissate inizialmente (= percentuali di incidenza a carico mutuatario ed Ente indicati sul piano) salvo il rispetto del tasso minimo a carico mutuatario che non può essere inferiore a quello periodicamente stabilito dalla Giunta provinciale (attualmente 1,50%) e riferito allo svolgimento complessivo del piano di ammortamento.
Estinzioni anticipate
Qualora il cliente estingua anticipatamente il mutuo l'Ente pubblico revoca le successive rate di contributo, compresa quella, completa, in corso di maturazione (fermi restando i vincoli di legge sotto riportati).
Vincoli e sanzioni
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gli alloggi oggetto dei contributi devono essere occupati dai beneficiari, non possono essere locati né costituiti su di essi diritti reali di godimento per un periodo di tempo pari alla durata del mutuo e comunque non inferiore a 10 anni dal verbale di fine lavori o di accertamento dell'acquisto, pena la restituzione dei contributi più interessi annui calcolati al TUS;
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l'eventuale cessione dell'alloggio nel periodo sopraindicato, che va notificata all'ITEA per l'eventuale esercizio del diritto di prelazione, comporta la restituzione di una quota di contributi erogati variabile in relazione al periodo trascorso dal fine lavori o acquisti (dal 100% per cessione entro i primi 3 anni al 20% per cessione al 10 anno) eccetto il caso di trasferimento dei contributi stessi su altro alloggio idoneo e in vigenza dei requisiti soggettivi.
Risparmio casa
Può essere attivato da giovani coppie e nubendi e consiste in un piano di accumulo finanziario (da 3 a 7 anni) al termine del quale gli interessati possono acquistare o realizzare un alloggio, fruendo di un contributo in conto capitale commisurato al valore accantonato ( dal 15% al 30% a seconda dell'entità degli accantonamenti rapportata al reddito posseduto) e di un mutuo agevolato di importo pari alla differenza tra la spesa ammessa e il valore accantonato più il contributo in conto capitale.
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contrattuali sono indicate sui Fogli informativi a disposizione della
clientela presso gli sportelli della Cassa Rurale.